STATUTO
“ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI
PER L’INCREMENTO DELL’ISTRUZIONE TECNICA – ETS”
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 24.5.2022

 

ART. 1 LA FONDAZIONE “ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI PER L’INCREMENTO DELL’ISTRUZIONE TECNICA – ETS”

1.1 La fondazione
La fondazione “Ente Morale Giacomo Feltrinelli per l’incremento dell’Istruzione Tecnica – ETS”, originariamente riconosciuta con R.D. 25 aprile 1920 n. 599, svolge la sua attività dal 1908 ed ha sede a Milano.

La Fondazione risponde ai princìpi ed allo schema giuridico delle fondazioni come disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata EMiT Feltrinelli – ETS.

1.2 Scopi e attività di EMiT Feltrinelli – ETS


EMiT Feltrinelli – ETS ha lo scopo di promuovere:

a) la formazione, l’innovazione e la cultura per la qualità del lavoro e della vita;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (DA ART. 5 CTS – PUNTO D);

c) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (DA ART. 5 CTS – PUNTO P);

d) lo sviluppo, la formazione e il perfezionamento del capitale umano delle imprese;

e) l’occupazione e l’occupabilità, attraverso il miglioramento delle competenze professionali dei cittadini;

f) le iniziative per l’inclusione sociale e l’esercizio dei diritti di cittadinanza;

g) le attività di assistenza alla cittadinanza per un più consapevole esercizio dei propri diritti sociali, anche attraverso attività di sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove tecnologie;

h) la collaborazione con enti, organizzazioni, imprese e pubblica amministrazione per promuovere iniziative di formazione, di innovazione, culturali e sociali;

i) i servizi per l’ingresso e la permanenza nel modo del lavoro, quali attività di accompagnamento, accoglienza e consulenza;

j) l’istruzione e la formazione professionale, attraverso l’erogazione di borse di studio nelle attività di interesse della Fondazione, nonché attraverso specifiche iniziative a favore di partecipanti alle attività della Fondazione, che si dimostrino particolarmente capaci e/o meritevoli.

La Fondazione può intraprendere ogni altra attività accessoria e/o utile al perseguimento dei propri obiettivi sociali, purché non risulti esercitata in via prevalente.
Per il perseguimento degli scopi su elencati, EMiT Feltrinelli – ETS, potrà

(i) costituire altre società o enti, anche interamente partecipati, aventi scopo coerente e sinergico con il proprio, nonché acquistare partecipazioni ed interessenze in dette società o enti, ove già costituiti e/o

(ii) partecipare a progetti nazionali e internazionali coerenti con gli scopi istituzionali di EMiT Feltrinelli – ETS e/o

(iii) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge.
La Fondazione persegue la miglior offerta formativa sia culturale che professionale, anche attraverso un’attenta selezione del corpo docente e dei suoi collaboratori.
EMiT Feltrinelli – ETS, nello svolgimento delle proprie attività, promuove la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, nel rispetto del principio delle pari opportunità, contrastando atti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona.

Art. 2 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Indirizzo;
– il Consiglio di Gestione;
– il Presidente della Fondazione;
– il Primo ed il Secondo Vicepresidente della Fondazione;
– il Segretario Generale;
– l’Organo di Controllo.

Art. 3 IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO – COMPOSIZIONE E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio di Indirizzo è composto fino a un massimo di 15 membri.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito dai 4 Consiglieri di diritto che sono:

1.1. un soggetto designato dagli eredi o successori del Gr. Uff. Carlo Feltrinelli, attualmente individuato nella persona di Carlo Fitzgerald Feltrinelli e, di seguito, dei suoi eredi o successori;

1.2. il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Itis Feltrinelli;

1.3. il Rettore del Politecnico di Milano pro tempore;

1.4. il Presidente della Fondazione in ultimo cessato dalla carica, ovvero, per la prima nomina del Consiglio di Indirizzo successiva all’approvazione del presente Statuto, il Presidente del cessato Consiglio di Indirizzo;
Al Consiglio di indirizzo possono essere cooptati, con le modalità cui al successivo art. 6, fino a un massimo di 11 membri così individuati:

2. fino a quattro Consiglieri esperti (di seguito, i “Consiglieri esperti”), essendo tali:

2.1. le persone, che, per notoria competenza tecnica, didattica o amministrativa o per esperienza nel settore della formazione e attività sociali, siano in grado di contribuire validamente al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, che il Consiglio può cooptare come membri, con parità di diritti, comunque sino ad un massimo di quattro;

3. fino a tre consiglieri rappresentativi di Enti Pubblici, essendo tali:

3.1. l’assessore pro tempore competente per le politiche attive del lavoro del Comune di Milano;

3.2. il consigliere delegato pro tempore competente per le politiche attive del lavoro della Città Metropolitana di Milano;

3.3. il Presidente della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi;

4. fino a due Consiglieri rappresentativi di associazioni di categoria, essendo tali:

4.1. il Presidente dell’Associazione Industriale Lombarda (Assolombarda);

4.2. il rappresentante legale dell’organizzazione associativa dell’Artigianato maggiormente rappresentativa, per numero di iscritti, secondo i criteri previsti dalla normativa che disciplina le nomine nei Consigli della Camera di Commercio di Milano, e sulla base dei dati disponibili per la Regione Lombardia, se del caso individuando tale organizzazione come quella maggiormente rappresentativa all’interno dell’apparentamento formalizzato in tale contesto.

5. fino a un Consigliere rappresentativo del Terzo Settore, essendo tale:

5.1. il rappresentante legale dell’associazione degli enti del Terzo Settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

6. fino a un Consigliere rappresentativo degli ordini professionali, essendo tale:

6.1. un membro scelto dal Presidente della Fondazione in ultimo cessato dalla carica, ovvero, per la prima nomina del Consiglio di Indirizzo successivo all’approvazione del presente Statuto, dal Presidente cessato del Consiglio di Amministrazione, tra i Presidenti di quattro ordini professionali tecnici riconosciuti che risultano coerenti con le attività di EMiT Feltrinelli – ETS, attualmente (i) l’Ordine degli Ingegneri, (ii) il Collegio dei Periti Industriali, (iii) l’Ordine dei Tecnologi Industriali e (iv) l’Ordine degli Architetti, con la possibilità, da parte del Consiglio di Indirizzo, di modificare tale individuazione, in funzione dell’evoluzione delle professioni e delle attività di EMiT Feltrinelli – ETS.

I membri del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione dei membri che sono anche Consiglieri esperti, possono farsi sostituire da un proprio delegato, per delega scritta anche in relazione a singole riunioni.

I Consiglieri durano in carica 4 esercizi e scadono alla riunione di approvazione del bilancio del 4° esercizio e possono essere riconfermati.

Il Segretario Generale può partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto e solo con funzioni consultive.

Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, ulteriori soggetti il cui apporto, per le competenze professionali o il ruolo istituzionale da essi ricoperto, possa risultare utile ai fini della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 4 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo definisce le linee strategiche e programmatiche della Fondazione, per il migliore perseguimento dei suoi scopi e ne verifica i risultati derivanti dalle attività di competenza e svolte dal Consiglio di Gestione e dal Segretario Generale. Sono, in particolare, di competenza del Consiglio di Indirizzo:

a) l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio di Previsione, nonché del Bilancio Sociale, se richiesto dalla legge;

b) la definizione delle linee guida per l’investimento del patrimonio della Fondazione;

c) la modifica dello Statuto e, in particolare, l’eventuale modifica di identificazione degli ordini professionali e tecnici di riferimento, di cui al precedente articolo 4, paragrafo 6.1;

d) le delibere in merito allo scioglimento e all’estinzione della Fondazione, impregiudicato il pieno rispetto delle norme di legge applicabili;

e) l’approvazione di regolamenti che disciplinino in dettaglio il funzionamento degli organi della Fondazione, tra cui, in particolare, il Consiglio di Gestione;

f) l’eventuale quantificazione dei compensi dei membri del Consiglio di Gestione, del Segretario Generale e dell’Organo di Controllo, nel rispetto dei limiti di legge.

Il Consiglio di Indirizzo nomina e può revocare:
• il Presidente del Consiglio di Indirizzo che è di diritto il Presidente della Fondazione;
• i membri cooptati del Consiglio di Gestione, di cui all’art. 7;
• il Segretario Generale, di cui all’art. 12;
• il soggetto che compone l’Organo di Controllo, di cui all’art. 13;
• l’Organismo di Vigilanza, di cui alla legge n. 231/2001, in composizione monocratica o collegiale.

Art. 5 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Presidente della Fondazione provvede, almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, a richiedere la designazione dei Consiglieri ai soggetti, alle amministrazioni e agli Enti di cui al precedente art. 4.

Il Presidente provvede pure, in caso di vacanza di un Consigliere, a richiederne la sostituzione ai soggetti, alle amministrazioni e agli Enti che avevano precedentemente designato il medesimo

Consigliere ed il Consigliere così subentrato dura in carica sino al termine del quadriennio in corso.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante avviso senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei per i quali si abbia prova di ricezione, inviato ai Consiglieri almeno venti giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora della riunione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio di Previsione e del Bilancio Sociale, se richiesto dalla legge.

Il Presidente della Fondazione può convocare il Consiglio in seduta straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando almeno sei Consiglieri o l’Organo di Controllo o il Consiglio di Gestione ne facciano domanda scritta e motivata.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Indirizzo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Primo Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Secondo Vicepresidente, e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere eletto Presidente della riunione, con delibera assunta a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che per le delibere aventi per oggetto la modifica dello Statuto, lo scioglimento, l’estinzione e la devoluzione della Fondazione per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Ove si tratti di cooptazione, di nomine o, comunque, di deliberazioni relative a persone fisiche, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio di Indirizzo, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Le sedute possono essere registrate.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il Segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, che comunque garantiscano la partecipazione in tempo reale alla discussione, da parte di tutti gli aventi diritto.

La verbalizzazione compete al Segretario Generale, ovvero, in caso di sua assenza, dal soggetto designato dal Presidente della riunione tra i soggetti presenti.

I verbali delle adunanze del Consiglio, frutto, se del caso, della trascrizione delle registrazioni svolte, vengono approvati dal Consiglio stesso, e successivamente sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, per essere poi trascritti su apposito libro, tenuto dal Segretario Generale.

Art. 6 CONSIGLIO DI GESTIONE – COMPOSIZIONE E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito dai 3 Consiglieri di diritto (come di seguito indicati). Al consiglio di gestione si possono aggiungere i Consiglieri nominati dal Consiglio di

Indirizzo. Il Consiglio di gestione può essere composto al massimo da 6 membri, di cui:

1. tre Consiglieri di Diritto, essendo tali:

1.1. il Presidente della Fondazione;

1.2. il Primo Vicepresidente della Fondazione, ove non coincidente con il Presidente;

1.3. il Secondo Vicepresidente della Fondazione, ove non coincidente con il Presidente;

2. al massimo altri tre Consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo, da scegliere tra i membri del Consiglio di Indirizzo, seguendo i seguenti criteri:

2.1. un membro potrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo designati ai sensi del precedente art. 4, par. 4, 5 e 6;

2.2. due membri potranno essere scelti tra i Consiglieri esperti del Consiglio di Indirizzo.

I Consiglieri, salvo revoca o dimissioni, durano in carica sei mesi oltre la scadenza del 4 esercizio e comunque non oltre la nomina del nuovo consiglio di gestione da parte dell’organo di indirizzo e possono essere riconfermati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Gestione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Gestione stesso ed essere sostituito da altro soggetto designato secondo le regole che precedono.

I membri del Consiglio di Gestione, ad eccezione dei membri che sono anche Consiglieri Cooptati, possono farsi sostituire da un proprio delegato, per delega scritta anche in relazione a singole riunioni.

Il Segretario Generale può partecipare, senza diritto di voto e solo con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio di Gestione.

Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto, ulteriori soggetti il cui apporto, per le competenze professionali o il ruolo istituzionale da essi ricoperto, possa risultare utile ai fini dell’adozione delle delibere all’ordine del giorno.

Art. 7 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è espressione del Consiglio di Indirizzo e, come tale, provvede allo sviluppo delle linee strategiche e programmatiche da quest’ultimo definite, cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, improntando la gestione della Fondazione ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, nel rispetto delle linee di indirizzo e di bilancio approvate dal Consiglio di Indirizzo, assumendosi la direzione e la responsabilità della gestione dell’Ente, determinandone l’aspetto organizzativo in modo coerente e congruo con le esigenze dell’Ente e/o previste dalla legge, nel rispetto delle competenze e con la collaborazione degli altri organi della Fondazione.

Al Consiglio di Gestione spettano in particolare le facoltà di:

– individuare il Datore di Lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza sul Lavoro, di cui al D.Lgs n. 81/2008;

– predisporre, in collaborazione con il Segretario Generale, il progetto di Bilancio di Previsione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;

– predisporre, in collaborazione con il Segretario Generale, il progetto di Bilancio Preventivo, di Bilancio Consuntivo, di Rendiconto Sociale e del Bilancio Sociale, se richiesto dalla legge, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;

– predisporre i piani attuativi delle linee strategiche e programmatiche definite dal Consiglio di Indirizzo;

– predisporre i regolamenti che disciplinino in dettaglio il funzionamento degli organi della Fondazione, ivi compreso il proprio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;

– accettare fondi, legati e contributi;

– definire l’assetto organizzativo della Fondazione, che è compito del Segretario Generale implementare;

– effettuare e gestire gli investimenti, sulla base delle politiche definite dal Consiglio di Indirizzo, ed in conformità agli indirizzi di sviluppo approvati dal Consigli di Indirizzo medesimo;

– costituire società o enti, anche interamente partecipati, aventi scopo coerente e sinergico con quelli della Fondazione nei limiti e con le caratteristiche eventualmente stabilite dal Consiglio di Indirizzo;

– provvedere all’acquisto e/o cessione di partecipazioni ed interessenze in società o enti, ove già costituiti nei limiti e con le caratteristiche eventualmente stabilite dal Consiglio di Indirizzo;

– conferire al Segretario Generale apposita procura funzionale all’esecuzione dei compiti di cui al successivo art. 12, ivi indicando i limiti massimi di spesa.

Il Consiglio di gestione può delegare, con apposita delibera, specifiche funzioni ai propri membri, incluso il Presidente della Fondazione e/o il Primo Vicepresidente della Fondazione e/o il Secondo Vicepresidente della Fondazione e al Segretario Generale, stabilendone i limiti.

Art. 8 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione viene convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta ogni trimestre solare.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione, mediante avviso senza obblighi di forma purché con mezzi idonei per i quali si abbia prova di ricezione, inviato ai Consiglieri almeno dieci, ovvero in casi di necessità ed urgenza almeno tre, giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Gestione occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Primo Vicepresidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Secondo Vicepresidente della Fondazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le sedute possono essere registrate.
Il Consiglio può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il Segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, che
comunque garantiscano la partecipazione in tempo reale alla discussione, da parte di tutti gli aventi diritto.

La verbalizzazione compete al Segretario Generale, ovvero, in sua assenza, al soggetto designato dal Presidente della riunione tra i soggetti presenti.

I verbali delle adunanze del Consiglio, frutto, se del caso, della trascrizione delle registrazioni svolte, vengono approvati dal Consiglio stesso, e successivamente sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, per essere poi trascritti su apposito libro, tenuto dal Consiglio di Gestione stesso.

Art. 9 IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo designati ai sensi del precedente art. 4, par. 1 e 2 ed ha la legale rappresentanza, sostanziale ed in giudizio, della Fondazione. Dura in carica 4 esercizi e scade alla riunione di approvazione del bilancio del 4° esercizio e può essere rinominato e revocato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente ha le seguenti competenze e responsabilità:

– convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e ne formula l’ordine del giorno;

– convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne formula l’ordine del giorno;

– cura le relazioni con enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e qualsiasi altro organismo anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;

– agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori e ha obbligo di riferirne tempestivamente al Consiglio di Gestione;

– sottoscrive gli atti formali ed, in particolare, quelli di natura legale e contabile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Primo Vicepresidente, o in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Secondo Vicepresidente
Di fronte ai terzi, la firma del Primo Vicepresidente, o del Secondo Vicepresidente, basta a far presumere l’assenza o l’impedimento rispettivamente del Presidente e/o del Primo Vicepresidente, ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 10 I VICEPRESIDENTI

Sono Vicepresidenti della Fondazione di diritto, con le funzioni di cui al precedente articolo 10, il membro del Consiglio di Indirizzo designato dagli eredi del Gr. Uff. Carlo Feltrinelli e il Rettore del Politecnico di Milano pro tempore, di cui al precedente art. 4.

Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo designi quale Presidente della Fondazione uno dei due Vicepresidenti di diritto, la carica di Secondo Vicepresidente si considererà assorbita da quella di Presidente della Fondazione e quindi vi sarà solo il Primo Vicepresidente.

In presenza di entrambi i Vicepresidenti, assumerà la carica di Primo Vicepresidente il membro del Consiglio di Indirizzo designato dagli eredi del Gr. Uff. Carlo Feltrinelli.

I Vicepresidenti durano in carica 4 esercizi e scadono alla riunione di approvazione del bilancio del 4° esercizio, vengono sostituiti in caso di decadenza e rinominati nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

I Vicepresidenti, ad eccezione di coloro che sono anche Consiglieri Cooptati, possono farsi sostituire da un proprio delegato, per delega scritta anche in relazione a singole riunioni.

Art. 11 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è designato dal Consiglio di Indirizzo, è incompatibile con qualsivoglia altra carica all’interno della Fondazione, dura in carica sei mesi oltre la scadenza del 4 esercizio e comunque non oltre la nomina del nuovo consiglio di gestione da parte dell’organo di indirizzo e può essere rinnovato.

Il Segretario Generale è legato alla Fondazione da un rapporto di collaborazione attraverso le forme contrattuali, diverso dal lavoro dipendente, previste dalle norme vigenti, dà impulso ed esegue quanto deciso e deliberato dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Gestione, con i quali collabora, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto, essendo responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Segretario Generale svolge la sua funzione di impulso e di esecuzione rispetto alle delibere adottate dal Consiglio di Gestione, nel rispetto del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Segretario Generale:

– coadiuva il Consiglio di Indirizzo nella definizione delle linee strategiche e programmatiche della Fondazione;

– predispone il programma generale annuale delle attività in collaborazione con il Consiglio di Gestione;

– propone in collaborazione con il Consiglio di Gestione la bozza del Bilancio Preventivo, del Bilancio Consuntivo, del Rendiconto Sociale e del Bilancio Sociale, se richiesto dalla legge, nonché le relative modifiche, eventualmente occorrenti;

– monitora le attività e l’andamento economico e finanziario attraverso il controllo di gestione;

– dirige il personale della Fondazione e ne definisce l’organigramma, in conformità all’assetto organizzativo stabilito dal Consiglio di Gestione, e il mansionario;

– definisce i regolamenti interni di funzionamento dei vari uffici della Fondazione;

– stipula contratti e atti ed assume impegni di spesa nei limiti massimi definiti con apposita procura o delega del Consiglio di Gestione e nel rispetto del Bilancio Preventivo;

– redige, in qualità di segretario, i verbali del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione;

sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività svolte dalla Fondazione;

– assume, sospende e licenzia il personale dipendente sulla base degli indirizzi del Consiglio di Gestione;

– coadiuva il Consiglio di Gestione nella predisposizione dei regolamenti che, eventualmente, disciplinano in dettaglio il funzionamento degli organi della Fondazione;

– partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e dell’Organo di Controllo con funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli organi;

– cura la pubblicazione e l’aggiornamento, sul sito internet di EMiT Feltrinelli – ETS, di apposito prospetto indicante gli eventuali emolumenti spettanti ai singoli membri degli Organi della Fondazione.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, in forma monocratica, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato tra le persone fisiche iscritte all’apposito registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, dura in carica 4 esercizi e scade alla riunione di approvazione del bilancio del 4° esercizio e può essere rinnovato.

All’Organo di Controllo si applicano le disposizioni degli articoli 2399 e 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L’Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo deve essere invitato ad assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e a quelle del Consiglio di Gestione.

L’Organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell’osservanza e del perseguimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 1, in particolare, monitora le attività esercitate dalla Fondazione, la gestione del patrimonio e il rispetto dell’assenza di scopo di lucro, controlla il bilancio sociale, se richiesto dalla legge, con conseguente attestazione che tale documento sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L’Organo di Controllo esercita, altresì, la revisione legale dei conti e rilascia la propria relazione sul Bilancio Consuntivo.

L’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo dell’ente, può, altresì, richiedere al Consiglio di Gestioni notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All’Organo di Controllo spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio di Indirizzo.

La funzione di componente l’organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Art. 13 BILANCIO

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio al 1° Gennaio e chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, redatti dal Consiglio di Gestione in collaborazione con il Segretario Generale, sono approvati dal Consiglio di Indirizzo, rispettivamente entro il mese di maggio e di dicembre di ogni anno.

Contestualmente al Bilancio Consuntivo è redatto ed approvato dai medesimi organi il Bilancio Sociale, ove richiesto dalla legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione e non potranno, né direttamente né indirettamente, essere in alcun modo distribuiti.

Art. 14 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal denaro liquido e da ogni altro bene e/o diritto ad esso appartenente.

Il patrimonio della Fondazione può essere, in particolare, costituito da partecipazioni, anche totalitarie, in società o enti aventi scopo sinergico e coerente con il proprio e dai beni mobili che formano l’arredo e la strumentazione delle aule e dei laboratori didattici e degli uffici.

Il patrimonio può essere integrato da donazioni, lasciti, legati ed acquisti, nonché dai proventi derivanti dall’attività dell’ente.

Gli utili di qualsivoglia natura derivanti dall’impiego del patrimonio dell’Ente accrescano il patrimonio e sono reimpiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.

Art. 15 ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Qualora la Fondazione dovesse estinguersi o fosse deliberato dal Consiglio di Indirizzo il suo scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro, avente finalità analoghe, in esecuzione di apposita delibera del Consiglio di Indirizzo, ovvero in applicazione delle norme di legge nel pieno rispetto delle stesse.

Art. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché ad ogni altra normativa in materia, anche correlata alle attività e settori di attività della Fondazione.